Capitolo 10: Compiti amministrativi ed esecuzione
Sezione 1: Compiti dell’UFV
< Art. 208 Sorveglianza, formazione e informazione
> Art. 210 Organi esecutivi cantonali
Art. 209 Ordinanze dell’Ufficio federale e sistema informatico centrale
1 L’UFV può emanare ordinanze di natura tecnica.
2 Esso può obbligare le autorità cantonali competenti a inserire le autorizzazioni e i risultati dei controlli ufficiali nel sistema informatico centrale di cui all’articolo 54a LFE1.2
3 Esso redige i modelli per i formulari previsti nella presente ordinanza.
4 Il modello di formulario per le domande di autorizzazione e le notifiche contiene i dati seguenti:
- a.
- persona responsabile e suo domicilio o sede sociale;
- b.
- indirizzo e scopo della detenzione di animali;
- c.
- le specie animali e il numero di animali; nel caso del commercio: le specie animali e il volume del commercio;
- d.
- le dimensioni, il numero e la configurazione delle unità di detenzione;
- e.
- le attrezzature e la densità di occupazione dei locali e dei parchi;
- f.
- effettivo e formazione del personale che accudisce gli animali;
- g.
- per la pubblicità: circostanze precise e durata dell’impiego degli animali.
1 RS 916.40
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 565).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali