Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Detenzione e trattamento degli animali
Sezione 3: Pratiche vietate
< Art. 19 Pratiche vietate sugli ovini e sui caprini
> Art. 21 Pratiche vietate sui cavalli

Art. 20 Pratiche vietate sui volatili domestici

Sui volatili domestici sono inoltre vietate le pratiche seguenti:

a.
il taglio del becco;
b.
il taglio delle appendici della testa e delle ali;
c.
l’utilizzo di occhiali e di lenti a contatto nonché l’applicazione di dispositivi che impediscono la chiusura del becco;
d.
la privazione dell’acqua per provocare la muta;
e.
l’ingozzamento;
f.
la spiumatura degli animali vivi.

Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali