Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Disposizioni generali
< Art. 1 Oggetto
> Art. 3 Detenzione adeguata degli animali

Art. 2 Definizioni

1 A seconda dello stato di addomesticamento si distinguono le seguenti categorie animali:

a.
animali domestici: gli animali addomesticati delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, escluse le specie esotiche; yak e bufali addomesticati; lama e alpaca; conigli domestici, cani e gatti domestici, piccioni e volatili domestici quali polli, tacchini, faraone, oche e anatre;
b.
animali selvatici: gli animali vertebrati, esclusi gli animali domestici, i cefalopodi e i decapodi.

2 A seconda del tipo di utilizzo si distinguono le seguenti categorie animali:

a.
animali da reddito: animali di specie che sono detenute o destinate a essere detenute per la produzione diretta o indiretta di derrate alimentari o per una prestazione di altro genere;
b.
animali da compagnia: gli animali tenuti o destinati a essere tenuti presso l’alloggio domestico per l’interesse che suscitano o per compagnia;
c.
animali da laboratorio: gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati in esperimenti.

3 Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per:

a.
a titolo professionale: commercio e detenzione, accudimento e allevamento di animali con l’intenzione di ricavarne un reddito o un profitto per sé o per terzi o di coprire i costi propri o di terzi; la controprestazione non deve essere corrisposta necessariamente in denaro;
b.
cambiamento di destinazione d’uso: realizzazione di un sistema di detenzione in edifici esistenti, realizzazione di un sistema di detenzione per capi di un’altra specie animale o di un’altra categoria della stessa specie oppure realizzazione di un nuovo sistema di detenzione per animali della stessa categoria;
c.
uscita: movimento libero all’aperto durante il quale l’animale stesso può decidere autonomamente il tipo di passo, la direzione e la velocità dei suoi spostamenti, senza essere trattenuto da pastoie, redini, guinzagli, finimenti, capestri, catene o simili;
d.
box: recinto all’interno di un locale;
e.
parco: area delimitata in cui sono detenuti gli animali, incluse aree d’uscita, gabbie, voliere, terrari, acquari, bacini di allevamento e stagni da pesca;
f.
area d’uscita: pascolo o parco adatto all’uscita quotidiana degli animali in qualsiasi condizione atmosferica;
g.
ricovero: installazioni coperte quali ripari, stalle o capannine, in cui gli animali sono detenuti o in cui possono ritirarsi per proteggersi dalle condizioni meteorologiche;
h.
canile: recinto all’aperto con un rifugio o uno spazio sempre accessibile collocato all’interno di un edificio;
i.
allevamento: l’accoppiamento mirato di animali in vista di un obiettivo d’allevamento, la riproduzione senza obiettivi d’allevamento e la produzione di animali mediante metodi di riproduzione artificiale;
j.
obiettivo d’allevamento: sviluppo, mediante selezione, di determinate caratteristiche interne ed esterne di un animale;
k.
animali con mutazioni patologiche: animale che, in seguito a una mutazione genetica, presenta dolori, sofferenze, lesioni, ansietà o ha subito un intervento invasivo nel suo aspetto fisico o nelle sue capacità. La mutazione che compromette il benessere dell’animale può svilupparsi spontaneamente, essere indotta fisicamente o chimicamente o essere causata da mutazioni genetiche;
l.
linea o ceppo con mutazioni patologiche: linee o ceppi di allevamento che comprendono animali con mutazioni patologiche o il cui allevamento comporta un’eccessiva strumentalizzazione degli animali;
m.
centro di detenzione di animali da laboratorio: centro che detiene, alleva o commercia animali da laboratorio;
n.
macellazione: l’uccisione di animali allo scopo di ottenere prodotti alimentari;
o.
utilizzazione:
1.
di un cavallo: il lavoro da sellato, la conduzione a mano o per la cavezza nonché il movimento mediante la giostra meccanica,
2.
di un cane: l’impiego per scopi diversi da quelli previsti per gli animali da compagnia,
3.
di altri animali: l’impiego a titolo professionale di un prodotto o di una caratteristica comportamentale dell’animale;
p.
equini: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli, bardotti;
q.
cavalli giovani: i puledri svezzati fino all’inizio della loro utilizzazione regolare o fino al raggiungimento dei 30 mesi di età;
r.
bovini: gli animali addomesticati della specie bovina, inclusi yak e bufali;
s.
pensione o rifugio per animali: centro di detenzione che prende a pensione o accoglie e accudisce animali a cui il proprietario ha rinunciato o che sono stati abbandonati;
t.
sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali1: sistema d’informazione elettronico della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dei dati relativi alla sperimentazione animale in Svizzera;
u.
UFV: Ufficio federale di veterinaria.

4 I termini regione d’estivazione, regione di montagna e unità standard di manodopera sono da intendersi ai sensi della legislazione sull’agricoltura.

5 Le costruzioni nuove o quelle che hanno subito un cambiamento di destinazione d’uso e gli edifici che sono stati ricostruiti o ampliati sono considerati, ai sensi della presente ordinanza, di nuova realizzazione.


1 Nuova espr. giusta il n. 1 dell’all. 2 all’O del 1° set. 2010 concernente il sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3953). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali