Capitolo 9: Formazione, perfezionamento e aggiornamento in materia di detenzione di animali
Sezione 3: Riconoscimento e organizzazione delle formazioni
< Art. 198 Formazione con attestato di competenza
> Art. 200 Criteri e procedura di riconoscimento
Art. 199 Riconoscimento da parte dell’UFV e dell’autorità cantonale
1 L’UFV riconosce la formazione specialistica non legata a una professione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera b, la formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera c e il perfezionamento specifico per gli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali di cui all’articolo 103 lettera b e pubblica la lista delle formazioni riconosciute. Esso decide in merito all’equipollenza delle formazioni estere secondo gli articoli 197 e 198.
2 Esso può affidare a organizzazioni esterne lo svolgimento o il controllo di qualità dei corsi di formazione e perfezionamento. Il capitolato d’oneri e i criteri di qualità devono essere riportati nel mandato di prestazioni.
3 In casi specifici l’autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta se la persona in questione dimostra di possedere conoscenze e capacità equivalenti o di aver esercitato una professione con requisiti analoghi. Se necessario, può obbligare queste persone ad assolvere una formazione complementare.
4 L’autorità cantonale riconosce la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento nell’ambito della sperimentazione animale.