Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 8: Abbattimento e macellazione di animali
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 178 Obbligo di stordimento
> Art. 180 Consegna

Art. 179 Metodi di uccisione

Dopo aver consultato le autorità cantonali, l’UFV può stabilire i metodi di uccisione ammessi per determinate specie animali o per particolari scopi.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali