Capitolo 8: Abbattimento e macellazione di animali
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 178 Obbligo di stordimento
> Art. 180 Consegna
Art. 179 Metodi di uccisione
Dopo aver consultato le autorità cantonali, l’UFV può stabilire i metodi di uccisione ammessi per determinate specie animali o per particolari scopi.
Stato 1° gennaio 2012
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