Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Detenzione e trattamento degli animali
Sezione 3: Pratiche vietate
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Art. 16 Pratiche vietate su tutte le specie animali

1 È vietato maltrattare gli animali, trascurarli o sottoporli a un sovraffaticamento inutile.

2 In particolare è vietato:

a.
uccidere gli animali in modo crudele;
b.
percuotere gli animali sugli occhi o sugli organi genitali e rompere o schiacciare la coda;
c.
uccidere gli animali con dolo, segnatamente sparare ad animali addomesticati o tenuti in cattività;
d.
organizzare lotte tra animali o con animali nel corso delle quali essi vengono torturati o uccisi;
e.
utilizzare gli animali per esposizioni, pubblicità, riprese cinematografiche o scopi analoghi, se ciò comporta loro evidenti dolori, sofferenze o lesioni;
f.
abbandonare un animale con l’intenzione di liberarsene;
g.
somministrare sostanze e prodotti per influenzare il rendimento o per modificare l’aspetto esteriore qualora ciò comprometta la salute o il benessere dell’animale;
h.
partecipare a concorsi e a manifestazioni sportive con animali in cui si utilizzano sostanze o prodotti vietati secondo le liste di riferimento delle associazioni sportive;
i.
effettuare od omettere l’esecuzione di pratiche in vista di esposizioni se ciò procura all’animale dolori o lesioni o compromette in altro modo il suo benessere;
j.
effettuare pratiche a sfondo sessuale con gli animali;
k.
spedire gli animali per pacco;
l.
esportare temporaneamente animali per l’attuazione di pratiche vietate e reimportarli.

3 L’autorità cantonale può obbligare gli organizzatori di concorsi e di competizioni sportive a eseguire controlli antidoping sugli animali o chiedere alla federazione sportiva nazionale l’esecuzione di tali controlli. I costi sono a carico degli organizzatori.


Stato 1° gennaio 2012
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