Capitolo 2: Detenzione e trattamento degli animali
Sezione 3: Pratiche vietate
< Art. 15
> Art. 17 Pratiche vietate sui bovini
Art. 16 Pratiche vietate su tutte le specie animali
1 È vietato maltrattare gli animali, trascurarli o sottoporli a un sovraffaticamento inutile.
2 In particolare è vietato:
- a.
- uccidere gli animali in modo crudele;
- b.
- percuotere gli animali sugli occhi o sugli organi genitali e rompere o schiacciare la coda;
- c.
- uccidere gli animali con dolo, segnatamente sparare ad animali addomesticati o tenuti in cattività;
- d.
- organizzare lotte tra animali o con animali nel corso delle quali essi vengono torturati o uccisi;
- e.
- utilizzare gli animali per esposizioni, pubblicità, riprese cinematografiche o scopi analoghi, se ciò comporta loro evidenti dolori, sofferenze o lesioni;
- f.
- abbandonare un animale con l’intenzione di liberarsene;
- g.
- somministrare sostanze e prodotti per influenzare il rendimento o per modificare l’aspetto esteriore qualora ciò comprometta la salute o il benessere dell’animale;
- h.
- partecipare a concorsi e a manifestazioni sportive con animali in cui si utilizzano sostanze o prodotti vietati secondo le liste di riferimento delle associazioni sportive;
- i.
- effettuare od omettere l’esecuzione di pratiche in vista di esposizioni se ciò procura all’animale dolori o lesioni o compromette in altro modo il suo benessere;
- j.
- effettuare pratiche a sfondo sessuale con gli animali;
- k.
- spedire gli animali per pacco;
- l.
- esportare temporaneamente animali per l’attuazione di pratiche vietate e reimportarli.
3 L’autorità cantonale può obbligare gli organizzatori di concorsi e di competizioni sportive a eseguire controlli antidoping sugli animali o chiedere alla federazione sportiva nazionale l’esecuzione di tali controlli. I costi sono a carico degli organizzatori.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali