Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 7: Trasporto di animali
Sezione 2: Trattamento degli animali
< Art. 158 Separazione degli animali
> Art. 160 Trattamento di determinate specie animali

Art. 159 Carico e scarico degli animali

1 I solipedi e gli ungulati, se non trasportati in contenitori, devono essere caricati e scaricati mediante rampe antisdrucciolevoli. Le rampe non devono essere troppo ripide né presentare fessure ampie a tal punto che gli animali potrebbero ferirsi. Devono essere provviste di assi trasversali se l’inclinazione supera 10 gradi e di protezioni laterali adeguate alla taglia e al peso degli animali, tranne se questi ultimi vengono condotti a mano, sono abituati al trasporto e l’altezza del ponte di carico non supera i 50 cm.

2 Al momento del carico, l’interno del mezzo di trasporto deve essere ben illuminato senza tuttavia abbagliare gli animali.

3 Il capoverso 2 non si applica al carico e allo scarico di volatili e conigli.


Stato 1° gennaio 2012
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