Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 7: Trasporto di animali
Sezione 1: Formazione e responsabilità per il trasporto di animali
< Art. 149 Commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali
> Art. 151 Responsabilità dei detentori di animali

Art. 150 Formazione e aggiornamento del personale impiegato nel commercio e nel trasporto di bestiame

1 Nelle imprese di trasporto e di commercio di bestiame, gli autisti, il personale che accudisce gli animali e uno dei responsabili del servizio di trasporto, quale un agente di trasporto o un membro della direzione, devono aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197. La formazione deve essere specifica per le mansioni svolte.

2 Chiunque trasporta animali a titolo professionale deve provvedere alla formazione e all’aggiornamento dei collaboratori.


Stato 1° gennaio 2013
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