Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Detenzione e trattamento degli animali
Sezione 2: Deroghe all’obbligo di anestesia di cui all’articolo 16 LPAn
< Art. 14 Deroghe alle disposizioni sulla detenzione degli animali
> Art. 16 Pratiche vietate su tutte le specie animali

Art. 15

1 L’anestesia non č richiesta per gli interventi se, secondo il giudizio del veterinario, si rivela inopportuna o impraticabile per motivi medici.

2 Le persone esperte possono eseguire i seguenti interventi senza anestesia:

a.
l’accorciamento della coda agli agnelli fino al settimo giorno di vita; il moncone della coda deve coprire l’ano e la vulva;
b.
l’asportazione della falange supplementare ai cuccioli di etā non superiore ai quattro giorni;
c.
la spuntatura del becco ai volatili domestici;
d.
l’accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi destinati all’allevamento di polli da ingrasso e di galline ovaiole;
e.
la marchiatura degli animali, tranne il tatuaggio di cani e gatti e la marchiatura dei pesci;
f.
la levigatura della punta dei denti dei lattonzoli.

3 Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l’esperienza pratica sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che effettuano regolarmente tali interventi.


Stato 1° gennaio 2013
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