Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 6: Sperimentazione animale, animali geneticamente modificati e animali con mutazioni patologiche
Sezione 7: Commissioni per gli esperimenti sugli animali
< Art. 148 Commissione federale per gli esperimenti sugli animali
> Art. 150 Formazione e aggiornamento del personale impiegato nel commercio e nel trasporto di bestiame

Art. 149 Commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali

1 I membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali non possono essere collaboratori delle autoritą cantonali di autorizzazione. Queste ultime possono gestire la segreteria della commissione.

2 Dopo la loro nomina, i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali devono frequentare un corso d’introduzione di una giornata organizzato dall’UFV.

3 I membri devono dimostrare di aver seguito, sull’arco di quattro anni, quattro giorni di perfezionamento nell’ambito della formazione teorica secondo gli articoli 132 o 134.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali