Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Detenzione e trattamento degli animali
Sezione 1: Disposizioni generali sulla detenzione degli animali
< Art. 13 Specie sociali
> Art. 15

Art. 14 Deroghe alle disposizioni sulla detenzione degli animali

Le deroghe alle disposizioni sulla detenzione degli animali sono eccezionalmente ammesse se sono necessarie per curare malattie o ferite o per assicurare il rispetto di norme di polizia sanitaria.


Stato 1° gennaio 2012
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