Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 6: Sperimentazione animale, animali geneticamente modificati e animali con mutazioni patologiche
Sezione 5: Autorizzazione di esperimenti sugli animali
< Art. 138 Obiettivi inammissibili per esperimenti che compromettono il benessere degli animali
> Art. 140 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione per esperimenti sugli animali

Art. 139 Procedura di autorizzazione

1 La domanda di autorizzazione deve essere presentata mediante il sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali. In casi motivati l’autorità cantonale può ammettere domande in forma cartacea sul modello di formulario dell’UFV.

2 Se un esperimento concerne più Cantoni in seguito allo spostamento del luogo in cui sono custoditi gli animali durante l’esperimento o in caso di ricerche sul campo, la domanda deve essere presentata all’autorità del Cantone in cui si svolge la parte preponderante dell’esperimento. Quest’ultima informa tutte le altre autorità cantonali coinvolte e tiene conto della loro valutazione.

3 L’autorità cantonale esamina la domanda e decide innanzitutto se si tratta di un esperimento che compromette il benessere degli animali.

4 L’autorità cantonale trasmette le domande di esperimenti che compromettono il benessere degli animali alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e decide sulla scorta della proposta della commissione. Se non accoglie la proposta, motiva la sua decisione nei confronti della commissione.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali