Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 6: Sperimentazione animale, animali geneticamente modificati e animali con mutazioni patologiche
Sezione 2: Detenzione, allevamento e commercio di animali da laboratorio
< Art. 118 Provenienza degli animali da laboratorio
> Art. 120 Marchiatura di animali da laboratorio

Art. 119 Trattamento degli animali da laboratorio

1 Gli animali da laboratorio devono essere sufficientemente abituati, prima dell’inizio di un esperimento, alle condizioni locali di detenzione e al contatto con l’uomo, in particolare alle manipolazioni necessarie nell’esperimento.

2 Gli animali da laboratorio delle specie sociali devono essere tenuti in gruppo con conspecifici. La detenzione individuale di animali incompatibili è consentita in casi eccezionali per una durata limitata.

3 Specie animali diverse possono essere tenute nello stesso locale solo se ciò non compromette il loro benessere.

4 Nell’occuparsi degli animali da laboratorio si devono evitare rumori eccessivi o improvvisi.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali