Capitolo 6: Sperimentazione animale, animali geneticamente modificati e animali con mutazioni patologiche
Sezione 2: Detenzione, allevamento e commercio di animali da laboratorio
< Art. 117 Requisiti per i locali e i parchi
> Art. 119 Trattamento degli animali da laboratorio
Art. 118 Provenienza degli animali da laboratorio
1 Gli animali destinati alla sperimentazione devono provenire da un centro autorizzato di detenzione di animali da laboratorio o da un’analoga infrastruttura situata all’estero.
2 Gli animali domestici possono essere utilizzati nella sperimentazione anche se non provengono da centri autorizzati di detenzione di animali da laboratorio o da analoghe infrastrutture situate all’estero. Sono eccettuati i cani, i gatti e i conigli.
3 Gli animali selvatici possono essere catturati per essere utilizzati nella sperimentazione solo se appartengono a una specie difficile da allevare in numero sufficiente.
4 I primati possono essere utilizzati nella sperimentazione animale solo se provenienti da un allevamento.
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali