Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

455

Legge federale
sulla protezione degli animali

(LPAn)

del 16 dicembre 2005 (Stato 1° gennaio 2011)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 80 capoversi 1 e 2 nonché 120 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 20022,

decreta:

Capitolo 1: In generale

Art. 1 Scopo

Art. 2 Campo d’applicazione

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Principi

Art. 5 Formazione e informazione

Capitolo 2: Trattamento degli animali

Sezione 1: Detenzione di animali

Art. 6 Requisiti generali

Art. 7 Obbligo di annuncio e di autorizzazione

Art. 8 Protezione degli investimenti

Art. 9 Guardiani di animali

Sezione 2: Allevamento di animali e modifiche d’ingegneria genetica

Art. 10 Allevamento e produzione di animali

Art. 11 Obbligo di autorizzazione per animali geneticamente modificati

Art. 12 Obbligo di annuncio

Sezione 3: Commercio di animali

Art. 13 Autorizzazione

Art. 14 Commercio internazionale

Sezione 4: Trasporti di animali

Art. 15

Sezione 5: Interventi su animali

Art. 16

Sezione 6: Esperimenti sugli animali

Art. 17 Limitazione al minimo indispensabile

Art. 18 Obbligo di autorizzazione

Art. 19 Requisiti

Art. 20 Svolgimento degli esperimenti

Sezione 7: Macellazione di animali

Art. 21

Capitolo 3: Ricerca

Art. 22

Capitolo 4: Provvedimenti amministrativi e ricorso delle autorità

Art. 23 Divieto di tenere animali

Art. 24 Intervento dell’autorità

Art. 25 Ricorso delle autorità

Capitolo 5: Disposizioni penali3

Art. 26 Maltrattamento di animali

Art. 27 Infrazioni nel commercio internazionale

Art. 28 Altre infrazioni

Art. 29 Prescrizione

Art. 30 Persone giuridiche e società commerciali

Art. 31 Azione penale

Capitolo 6: Disposizioni finali

Sezione 1: Disposizioni esecutive

Art. 32 Esecuzione da parte di Confederazione e Cantoni

Art. 33 Servizi specializzati cantonali

Art. 34 Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali

Art. 35 Commissione federale per gli esperimenti sugli animali

Art. 36 Statistica degli esperimenti sugli animali

Art. 37 Convenzioni sugli obiettivi

Art. 38 Collaborazione di organizzazioni e ditte

Art. 39 Diritto di accesso

Art. 40 Alta vigilanza della Confederazione

Art. 41 Emolumenti

Art. 42 Disposizioni cantonali

Sezione 2: Abrogazione del diritto previgente e disposizioni transitorie

Art. 43 Diritto previgente: abrogazione

Art. 44 Disposizione transitoria dell’articolo 16

Art. 45 Disposizione transitoria concernente la protezione giuridica

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 46

Data dell’entrata in vigore: 1° settembre 20084


1 RS 101
2 FF 2003 580
3 Le pene devono essere interpretate in applicazione dell’art. 333 cpv. 2–5 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
4 DCF del 23 apr. 2008.


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali