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Legge federale
sulla protezione degli animali
(LPAn)
del 16 dicembre 2005 (Stato 1° gennaio 2011)
Capitolo 1: In generale
Art. 1 ScopoArt. 2 Campo d’applicazione
Art. 3 Definizioni
Art. 4 Principi
Art. 5 Formazione e informazione
Capitolo 2: Trattamento degli animali
Sezione 1: Detenzione di animali
Art. 6 Requisiti generaliArt. 7 Obbligo di annuncio e di autorizzazione
Art. 8 Protezione degli investimenti
Art. 9 Guardiani di animali
Sezione 2: Allevamento di animali e modifiche d’ingegneria genetica
Art. 10 Allevamento e produzione di animaliArt. 11 Obbligo di autorizzazione per animali geneticamente modificati
Art. 12 Obbligo di annuncio
Sezione 6: Esperimenti sugli animali
Art. 17 Limitazione al minimo indispensabileArt. 18 Obbligo di autorizzazione
Art. 19 Requisiti
Art. 20 Svolgimento degli esperimenti
Capitolo 4: Provvedimenti amministrativi e ricorso delle autorità
Art. 23 Divieto di tenere animaliArt. 24 Intervento dell’autorità
Art. 25 Ricorso delle autorità
Capitolo 6: Disposizioni finali
Sezione 1: Disposizioni esecutive
Art. 32 Esecuzione da parte di Confederazione e CantoniArt. 33 Servizi specializzati cantonali
Art. 34 Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali
Art. 35 Commissione federale per gli esperimenti sugli animali
Art. 36 Statistica degli esperimenti sugli animali
Art. 37 Convenzioni sugli obiettivi
Art. 38 Collaborazione di organizzazioni e ditte
Art. 39 Diritto di accesso
Art. 40 Alta vigilanza della Confederazione
Art. 41 Emolumenti
Art. 42 Disposizioni cantonali
Sezione 2: Abrogazione del diritto previgente e disposizioni transitorie
Art. 43 Diritto previgente: abrogazioneArt. 44 Disposizione transitoria dell’articolo 16
Art. 45 Disposizione transitoria concernente la protezione giuridica
Data dell’entrata in vigore: 1° settembre 20084
1 RS 101
2 FF 2003 580
3 Le pene devono essere interpretate in applicazione dell’art. 333 cpv. 2–5 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
4 DCF del 23 apr. 2008.
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali