Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Trattamento degli animali
Sezione 1: Detenzione di animali
< Art. 8 Protezione degli investimenti
> Art. 10 Allevamento e produzione di animali

Art. 9 Guardiani di animali

Il Consiglio federale può determinare in quali settori al di fuori dell’agricoltura è necessario impiegare guardiani di animali.


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali