Capitolo 6: Disposizioni finali
Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore
< Art. 45 Disposizione transitoria concernente la protezione giuridica
Art. 46
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Questa verrà pubblica nel Foglio federale qualora l’iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)» sarà stata ritirata, oppure respinta in votazione popolare1.
3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
1 L’iniziativa popolare è stata ritirata (vedi FF 2006 341).
Stato 1° gennaio 2011
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