Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 6: Disposizioni finali
Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore
< Art. 45 Disposizione transitoria concernente la protezione giuridica

Art. 46

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Questa verrà pubblica nel Foglio federale qualora l’iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)» sarà stata ritirata, oppure respinta in votazione popolare1.

3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.


1 L’iniziativa popolare è stata ritirata (vedi FF 2006 341).


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali