Capitolo 1: In generale
< Art. 2 Campo d’applicazione
> Art. 4 Principi
Art. 3 Definizioni
Nella presente legge s’intende per:
- a.
- dignità: il valore intrinseco dell’animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi. Il fatto di arrecare all’animale un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti è lesivo della sua dignità. Vi è aggravio per l’animale se gli sono inflitti in particolare dolori, sofferenze o lesioni, se l’animale viene posto in stato d’ansietà o mortificato, se s’interviene in modo assai incisivo sul suo fenotipo o si pregiudicano le sue capacità, oppure se l’animale viene eccessivamente strumentalizzato;
- b.
- benessere: il benessere dell’animale, che è garantito segnatamente se:
- 1.
- le condizioni di detenzione e l’alimentazione non ne compromettono le funzioni fisiologiche o il comportamento e non ne sollecitano oltremodo la capacità di adattamento,
- 2.
- ne è assicurato il comportamento conforme alla specie entro i limiti della capacità di adattamento biologica,
- 3.
- l’animale è clinicamente sano,
- 4.
- si evitano all’animale dolori, lesioni e ansietà;
- c.
- esperimenti sugli animali: qualsiasi procedimento che utilizza animali vivi al fine di:
- 1.
- verificare un’ipotesi scientifica,
- 2.
- accertare l’effetto di una determinata misura sull’animale,
- 3.
- sperimentare una sostanza,
- 4.
- prelevare o analizzare cellule, organi o liquidi organici, salvo nell’ambito della produzione agricola, dell’attività diagnostica o curativa sull’animale o per verificare lo stato di salute di popolazioni di animali,
- 5.
- ottenere o riprodurre organismi estranei alla specie,
- 6.
- fornire un supporto all’insegnamento, alla formazione e al perfezionamento professionali.
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali