Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: In generale
< Art. 2 Campo d’applicazione
> Art. 4 Principi

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge s’intende per:

a.
dignità: il valore intrinseco dell’animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi. Il fatto di arrecare all’animale un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti è lesivo della sua dignità. Vi è aggravio per l’animale se gli sono inflitti in particolare dolori, sofferenze o lesioni, se l’animale viene posto in stato d’ansietà o mortificato, se s’interviene in modo assai incisivo sul suo fenotipo o si pregiudicano le sue capacità, oppure se l’animale viene eccessivamente strumentalizzato;
b.
benessere: il benessere dell’animale, che è garantito segnatamente se:
1.
le condizioni di detenzione e l’alimentazione non ne compromettono le funzioni fisiologiche o il comportamento e non ne sollecitano oltremodo la capacità di adattamento,
2.
ne è assicurato il comportamento conforme alla specie entro i limiti della capacità di adattamento biologica,
3.
l’animale è clinicamente sano,
4.
si evitano all’animale dolori, lesioni e ansietà;
c.
esperimenti sugli animali: qualsiasi procedimento che utilizza animali vivi al fine di:
1.
verificare un’ipotesi scientifica,
2.
accertare l’effetto di una determinata misura sull’animale,
3.
sperimentare una sostanza,
4.
prelevare o analizzare cellule, organi o liquidi organici, salvo nell’ambito della produzione agricola, dell’attività diagnostica o curativa sull’animale o per verificare lo stato di salute di popolazioni di animali,
5.
ottenere o riprodurre organismi estranei alla specie,
6.
fornire un supporto all’insegnamento, alla formazione e al perfezionamento professionali.

Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali