Capitolo 4: Provvedimenti amministrativi e ricorso delle autorità
Capitolo 5: Disposizioni penali
< Art. 27 Infrazioni nel commercio internazionale
> Art. 29 Prescrizione
Art. 28 Altre infrazioni
1 Chiunque, intenzionalmente:
- a.
- viola le prescrizioni sulla detenzione di animali;
- b.
- viola le prescrizioni sull’allevamento o la produzione di animali;
- c.
- viola le prescrizioni sulla produzione, l’allevamento, la detenzione, il commercio o l’utilizzazione di animali geneticamente modificati;
- d.
- viola le prescrizioni sul trasporto di animali;
- e.
- viola le prescrizioni concernenti gli interventi su animali o gli esperimenti sugli animali;
- f.
- viola le prescrizioni sulla macellazione di animali;
- g.
- intraprende con gli animali altre pratiche vietate dalla legge o dall’ordinanza,
è punito con l’arresto o con la multa, sempre che non sia applicabile l’articolo 26.
2 Il tentativo, la complicità e l’istigazione sono punibili. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è dell’arresto o della multa fino a 20 000 franchi.
3 Chiunque, per omissione o in altro modo, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge, alle prescrizioni emanate in virtù della stessa o a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali