Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 4: Provvedimenti amministrativi e ricorso delle autorità
Capitolo 5: Disposizioni penali
< Art. 27 Infrazioni nel commercio internazionale
> Art. 29 Prescrizione

Art. 28 Altre infrazioni

1 Chiunque, intenzionalmente:

a.
viola le prescrizioni sulla detenzione di animali;
b.
viola le prescrizioni sull’allevamento o la produzione di animali;
c.
viola le prescrizioni sulla produzione, l’allevamento, la detenzione, il commercio o l’utilizzazione di animali geneticamente modificati;
d.
viola le prescrizioni sul trasporto di animali;
e.
viola le prescrizioni concernenti gli interventi su animali o gli esperimenti sugli animali;
f.
viola le prescrizioni sulla macellazione di animali;
g.
intraprende con gli animali altre pratiche vietate dalla legge o dall’ordinanza,

è punito con l’arresto o con la multa, sempre che non sia applicabile l’articolo 26.

2 Il tentativo, la complicità e l’istigazione sono punibili. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è dell’arresto o della multa fino a 20 000 franchi.

3 Chiunque, per omissione o in altro modo, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge, alle prescrizioni emanate in virtù della stessa o a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali