Capitolo 1: In generale
< Art. 1 Scopo
> Art. 3 Definizioni
Art. 2 Campo d’applicazione
1 La legge si applica ai vertebrati. Il Consiglio federale determina a quali invertebrati essa č pure applicabile e in quale misura. A tal fine si orienta ai ritrovati scientifici inerenti alla sensorialitā degli invertebrati.
2 Sono fatte salve le leggi federali del 20 giugno 19861 sulla caccia, del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio, del 21 giugno 19913 sulla pesca, del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale e del 1° luglio 19665 sulle epizoozie.
Stato 1° gennaio 2011
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