Capitolo 2: Trattamento degli animali
Sezione 6: Esperimenti sugli animali
< Art. 17 Limitazione al minimo indispensabile
> Art. 19 Requisiti
Art. 18 Obbligo di autorizzazione
1 Chi intende svolgere esperimenti sugli animali necessita dell’autorizzazione dell’autoritą cantonale competente.
2 Le pratiche di cui all’articolo 11 capoverso 1, ultimo periodo, sono equiparate sul piano procedurale agli esperimenti sugli animali.
3 L’autoritą cantonale competente sottopone alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali le domande di autorizzazione a effettuare esperimenti ai sensi dell’articolo 17.
4 Le autorizzazioni devono essere limitate nel tempo. Possono essere vincolate a condizioni e oneri.
5 Gli istituti e i laboratori che svolgono esperimenti sugli animali e i centri di custodia di animali da laboratorio devono tenere un controllo dell’effettivo di animali.
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali