Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

451.51

Decreto federale
che accorda un aiuto finanziario per la conservazione
e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali

del 3 maggio 1991 (Stato 1° agosto 2011)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 78 capoverso 3 della Costituzione federale1;2 esaminata l’iniziativa parlamentare del 26 novembre 19903; visto il parere del Consiglio federale del 4 marzo 19914,

decreta:

Art. 1 Principio

Art. 2 Oggetto

Art. 3 Beneficiari

Art. 4 Entitą

Art. 5 Concessione

Art. 6

Art. 7 Rapporto con altri sussidi

Art. 8

Art. 9 Commissione

Art. 10 Fondo

Art. 11 Referendum e entrata in vigore

RU 1991 1974


1 RS 101
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2010 4999; FF 2009 6587 6603).
3 FF 1991 I 723
4 FF 1991 1186


Stato 1° agosto 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali