Protezione della natura e del paesaggio
45 Protezione della natura e del paesaggio
- 451
- Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
- 451.1
- Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)
- 451.11
- Ordinanza del 10 agosto 1977 riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP)
- 451.12
- Ordinanza del 9 settembre 1981 riguardante l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS)
- 451.13
- Ordinanza del 14 aprile 2010 riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS)
- 451.31
- Ordinanza del 28 ottobre 1992 concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale (Ordinanza sulle zone golenali)
- 451.32
- Ordinanza del 21 gennaio 1991 concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale (Ordinanza sulle torbiere alte)
- 451.33
- Ordinanza del 7 settembre 1994 sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale (Ordinanza sulle paludi)
- 451.34
- Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA)
- 451.35
- Ordinanza del 1° maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (Ordinanza sulle zone palustri)
- 451.36
- Ordinanza del 7 novembre 2007 sui parchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui parchi, OPar)
- 451.37
- Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS)
- 451.41
- Decreto federale del 19 giugno 1975 che approva due convenzioni dell'UNESCO in materia di protezione del patrimonio culturale e naturale e di conservazione delle zone umide
- 451.51
- Decreto federale del 3 maggio 1991 che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali
- 451.81
- Attività giovanili extrascolastiche
- 451.82
- Organizzazioni legittimate a ricorrere
- 451.91
- Superfici di compensazione ecologica nell'agricoltura
- 452.1
- Legislazione sulle foreste
- 452.2
- Legislazione sulla caccia
- 452.3
- Legislazione sulla pesca
- 453
- Ordinanza del 18 aprile 2007 sulla conservazione delle specie (OCS)
- 453.1
- Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sui controlli nell'ambito della convenzione sulla conservazione delle specie (Ordinanza sui controlli CITES)
- 453.3
- Ordinanza del 20 ottobre 1980 concernente il riconoscimento di istituzioni scientifiche nell'ambito della Convenzione sulla conservazione della specie
- 454
- Legge federale del 19 dicembre 1980 sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni (Legge sul parco nazionale)
- 455
- Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)
- 455.1
- Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)
- 455.109.1
- Ordinanza del DFE del 5 settembre 2008 concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali
- 455.110.1
- Ordinanza dell'UFV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici
- 455.110.2
- Ordinanza dell'UFV del 12 agosto 2010 concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac)
- 455.163
- Ordinanza dell'UFV del 12 aprile 2010 concernente la detenzione di animali da laboratorio, la produzione di animali geneticamente modificati e i metodi utilizzati nella sperimentazione animale (Ordinanza sulla sperimentazione animale)
- 455.61
- Ordinanza del 1° settembre 2010 concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA)
- 455.911
- Programmi etologici
- 455.912
- Controlli delle aziende agricole
- 455.913
- Formazione, perfezionamento e aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico
- 455.914
- Importazione, transito ed esportazione di animali
- 455.915
- Tasse dell'OTUF
- 455.94
- Protezione degli animali nella pesca
- 457.11
- Come limitazione del diritto d'espropriazione
- 711 art. 9
- 457.21
- Nell'impiego delle forze idriche
- 721.80 art. 22
- 457.25
- Nella costruzione delle strade nazionali
- 725.11 art. 5
- 457.342
- Nell'impianto di linee elettriche a corrente forte
- 457.431
- Negli impianti di trasporto a fune
- 743.011 art. 7
- 458.13
- Nella protezione delle acque dall'inquinamento
- 814.20 art. 1
- 458.44
- Nella costruzione d'abitazioni
- 844 art. 4
- 459.10
- Nell'agricoltura
- 910.1 art. 76
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali