Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 2: Mandato concernente le collezioni
< Art. 3 Collezioni speciali
> Art. 5 Acquisizione

Art. 4 Collezione in altre istituzioni

1 In determinati settori, a condizione che un’altra istituzione si occupi della collezione, della conservazione e della documentazione e ne garantisca l’accessibilità, la Biblioteca nazionale può rinunciare alla collezione degli Helvetica.

2 Essa coordina la propria collezione con tali istituzioni, in particolare con la Fonoteca nazionale, con la Cineteca svizzera e con l’Archivio federale.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali