Sezione 2: Attività della Biblioteca nazionale
< Art. 3 Collezioni
> Art. 5 Accesso alle collezioni
Art. 4 Definizione dell’incarico di collezione
1 Il Consiglio federale definisce in dettaglio l’incarico di collezione della Biblioteca nazionale e lo adegua ai nuovi sviluppi.
2 Può escludere dall’incarico di collezione gli stampati e gli altri supporti d’informazione che:
- a.
- sono collezionati e resi accessibili al pubblico da parte di un’altra istituzione;
- b.
- rivestono importanza trascurabile per la Svizzera;
- c.
- si rivolgono a una cerchia ristretta di persone o sono essenzialmente destinati ad usi privati.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali