Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 2: Attività della Biblioteca nazionale
< Art. 3 Collezioni
> Art. 5 Accesso alle collezioni

Art. 4 Definizione dell’incarico di collezione

1 Il Consiglio federale definisce in dettaglio l’incarico di collezione della Biblioteca nazionale e lo adegua ai nuovi sviluppi.

2 Può escludere dall’incarico di collezione gli stampati e gli altri supporti d’informazione che:

a.
sono collezionati e resi accessibili al pubblico da parte di un’altra istituzione;
b.
rivestono importanza trascurabile per la Svizzera;
c.
si rivolgono a una cerchia ristretta di persone o sono essenzialmente destinati ad usi privati.

Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali