Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 3: Rilevazioni
< Art. 14 Rilevazioni di controllo
> Art. 16 Violazione dell’obbligo d’informare

Art. 15 Obbligo d’informare

1 L’obbligo d’informare nelle singole rilevazioni č stabilito nell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19931 sulle rilevazioni statistiche.

2 Sono esonerate dall’obbligo d’informare le persone in possesso di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri a cui sono accordati privilegi, immunitą e facilitazioni ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 20072 sullo Stato ospite.

3 Nelle rilevazioni di controllo vige l’obbligo d’informare. Se le rilevazioni di controllo sono combinate con un’altra rilevazione statistica dell’UST, sono applicate le disposizioni relative all’obbligo d’informare di quest’altra rilevazione.


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