Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 5: Numero d’assicurato AVS
< Art. 17 Identitą digitale
> Art. 19 Primo aggiornamento completo dei registri cantonali

Art. 18 Notifica all’UCC dell’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS

Il servizio ufficiale di cui all’articolo 9 LArRa notifica all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS (UCC) l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS di cui all’articolo 134ter dell’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) collettivamente per tutti gli organi del Cantone che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa.



Stato 1° febbraio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali