Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

431.01

Legge
sulla statistica federale

(LStat)

del 9 ottobre 1992 (Stato 15  luglio 2012)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 27sexies, 31quinquies capoverso 5 e 85 numero 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 ottobre 19912,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Art. 2 Campo d’applicazione

Art. 3 Compiti della statistica federale

Art. 4 Principi per la rilevazione dei dati

Sezione 2: Competenze e partecipazione

Art. 5 Competenza di ordinare rilevazioni

Art. 6 Obblighi delle persone interrogate

Art. 7 Partecipazione dei Cantoni e dei Comuni

Art. 8 Partecipazione di altri servizi

Art. 9 Programma pluriennale

Sezione 3: Organizzazione della statistica federale

Art. 10 Ufficio federale di statistica

Art. 11 Altri produttori di statistiche della Confederazione

Art. 12 Coordinamento

Art. 13 Commissione della statistica federale

Sezione 4: Protezione e sicurezza dei dati

Art. 14 Protezione dei dati e segreto d’ufficio

Art. 14a Collegamenti di dati

Art. 15 Sicurezza e conservazione dei dati

Art. 16 Applicazione di altre disposizioni sulla protezione dei dati

Art. 17 Protezione dei dati nei Cantoni

Sezione 5: Pubblicazioni e prestazioni di servizi

Art. 18 Pubblicazioni

Art. 19 Altre prestazioni

Art. 20 Utilizzazione da parte di terzi

Art. 21 Emolumenti

Sezione 6: Disposizioni penali3

Art. 22 Violazione dell’obbligo d’informazione

Art. 23 Violazione del segreto statistico

Art. 24 Procedimento penale

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 25 Esecuzione

Art. 26

Art. 27 Referendum ed entrata in vigore

Data dell’entrata in vigore: 1° agosto 19934


Allegato


 RU 1993 2080


1 [CS 1 3; RU 1973 1051]. A dette disposizioni corrispondono ora gli art. 64, 65, 100, 164 cpv. 1 g della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101)
2 FF 1992 I 321
3 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell’art. 333 cpv. 2–6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
4 DCF del 30 giu. 1993


Stato 15 luglio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali