Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 7: Disposizioni finali
< Art. 24 Procedimento penale
> Art. 26

Art. 25 Esecuzione

1 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione ed emana le relative disposizioni.

2 Nell’ambito delle proprie competenze, esso può stipulare accordi di collaborazione internazionale.


Stato 15 luglio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali