Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 1 Scopo
> Art. 3 Compiti della statistica federale
Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente legge si applica a tutti i lavori di statistica:
- a.
- ordinati dal Consiglio federale;
- b.1
- eseguiti o fatti eseguire da unità amministrative dell’amministrazione federale escluso il settore dei PF.
2 Il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni della legge sono applicabili ai lavori statistici del settore dei PF, della Posta svizzera e dell’azienda delle telecomunicazioni della Confederazione.2
3 Il Consiglio federale può dichiarare alcune disposizioni applicabili ad altre corporazioni, istituti o privati, se questi:
- a.
- sottostanno alla vigilanza della Confederazione;
- b.
- ricevono aiuti finanziari o indennizzi federali; o
- c.
- esercitano un’attività in base ad una concessione o autorizzazione federale.
4 Il Consiglio federale rispetta la libertà di ricerca nonché i compiti legali e l’autonomia delle organizzazioni che sottopone alla presente legge conformemente ai capoversi 2 e 3.
1 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF sulle ferrovie federali svizzere del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2847; FF 1997 I 809).
2 Nuovo testo giusta il n. II 6 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).