420.11
Ordinanza
relativa alla legge federale sulla promozione
della ricerca e dell’innovazione
(Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, O-LPRI)1
del 10 giugno 1985 (Stato 1° gennaio 2013)
Sezione 1: Nuove istituzioni di promovimento della ricerca
(art. 5 lett. a n. 3 e art. 7 cpv. 2 LPRI4)
Art. 1 RiconoscimentoArt. 2 Domande
Art. 3 Approvazione degli statuti e dei regolamenti
Sezione 2: Programmi nazionali di ricerca
(art. 6 cpv. 2 LPRI)
Art. 4 Scopo e contenutoArt. 5 Vaglio e selezione delle proposte
Art. 6 Esame e scelta dei programmi
Art. 7 Esecuzione dei programmi
Art. 8 Rapporto, analisi e verifica degli effetti
Art. 8a Direttive
Sezione 2bis:5 Poli di ricerca nazionali
(art. 6 cpv. 2 e 8 lett. h LPRI)
Art. 8b Scopo e contenutoArt. 8c Competenze generali nella procedura di selezione e di decisione
Art. 8d Notifica della decisione
Art. 8e Realizzazione dei poli di ricerca nazionali
Art. 8f Controllo: valutazione e verifica degli effetti
Art. 8g Interruzione di poli di ricerca nazionali
Art. 8h Direttive
Sezione 2ter:6 Contributi per i costi indiretti di ricerca (overhead)
(art. 7 cpv. 3 e art. 8 cpv. 5 LPRI)
Art. 8i Scopo e diritto ai contributiArt. 8j Criteri di calcolo, assegnazione e versamento
Art. 8k Regolamento
Art. 8l Rapporto e controllo
Sezione 3: Contributi diretti e altri provvedimenti dell’amministrazione federale
(art. 6 cpv. 3 e 4 nonché art. 15 e 16 LPRI)7
Art. 9 Istituzione o assunzione di centri di ricercaArt. 10 Contributi e altri provvedimenti
Art. 10a Dichiarazioni comuni d’intenti nell’ambito della COST
Art. 10b Rappresentanza nel Comitato della COST
Art. 10c Accordo d’esecuzione per i programmi di cooperazione nell’ambito dell’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) e dell’Agenzia per l’energia nucleare (NEA)
Art. 10d Accordi di esecuzione nell’ambito della Comunità europea dell’energia nucleare (EURATOM)
Il DEFR è autorizzato a decidere il rinnovo di accordi di esecuzione nell’ambito dell’Accordo di cooperazione del 14 settembre 1978 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea dell’energia nucleare nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi.
Art. 10e Rinnovo di delegazioni svizzere nell’ambito di cooperazioni internazionali
Sezione 3bis:8 Contributi per la cooperazione scientifica bilaterale
(art. 16 cpv. 3 lett. d LPRI)
Art. 10f PrincipiArt. 10g Leading house
Art. 10h Contributo
Art. 10i Comitato di gestione strategica nazionale
Art. 10j Gruppi di lavoro bilaterali
Art. 10k Messa a concorso e valutazione scientifica dei progetti di cooperazione
Art. 10l Selezione dei progetti di cooperazione e decisione finale
Sezione 3ter:9 Promozione dell’innovazione
(art. 16a–16i LPRI)
Art. 10m Basi per la promozione dell’innovazioneArt. 10n Valutazione della promozione dell’innovazione
Art. 10nbis Valutazione dell’attività della CTI
Art. 10o Contributi CTI a favore di progetti di ricerca applicata e sviluppo
Art. 10p Istituzioni di ricerca aventi diritto ai contributi
Art. 10q Partecipazione dei partner attuatori
Art. 10r Progetti senza partner attuatori
Art. 10s Calcolo dei contributi a favore di progetti di ricerca applicata e sviluppo
Art. 10t Assegni per l’innovazione
Art. 10u Imprenditorialità basata sulla scienza
Art. 10v Costituzione e sviluppo di imprese la cui attività è basata sulla scienza
Art. 10w Promozione del trasferimento di sapere e tecnologie tra le istituzioni di ricerca e l’economia
Art. 10x Domanda di contribuzione a progetti di ricerca applicata e sviluppo
Art. 10y Concessione di misure promozionali
Art. 10z Programmi e progetti internazionali
Sezione 4: Politica di ricerca, pianificazione
(art. 20 a 27 LPRI)
Art. 11 Finalità della politica svizzera di ricercaArt. 12 Programmi pluriennali
Art. 13 Verificazione dei programmi pluriennali
Art. 14 Piano di ripartizione delle istituzioni di promovimento della ricerca
Sezione 5: Disposizioni comuni per gli organi della ricerca
(art. 28a, 31 e 31a LPRI)10
Art. 15 RapportiArt. 15a Proprietà intellettuale
Sezione 6: Entrata in vigore
Art. 16Disposizioni transitorie della modifica del 26 settembre 200811
Per l’anno 2009 vige quanto segue:
- a.
- i contributi per i costi indiretti di ricerca sono accordati sulla base dei contributi per i progetti di ricerca approvati nel 2009;
- b.
- i contributi sono versati in un’unica rata entro la fine dell’anno.
Disposizione transitoria della modifica del 24 novembre 201012
In deroga all’articolo 10s capoverso 6, fino al 31 dicembre 2013 i contributi per l’overhead possono essere concessi anche ad altre istituzioni di ricerca di cui all’articolo 10p se tali istituzioni dimostrano di tenere una contabilità analitica e hanno ricevuto dalla CTI i contributi per l’overhead prima dell’entrata in vigore della modifica del 24 novembre 2010 della presente ordinanza.
Allegato
- Calcolo dei contributi CTI a favore di progetti di ricerca applicata e sviluppo
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5461).
2 RS 420.1
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5461).
4 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5461). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
5 Introdotta dal n. I dell’O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1861).
6 Introdotta dal n. I dell’O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU 2008 4617).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 4263).
8 Introdotta dal n. I dell’O del 27 feb. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 683).
9 Introdotta dal n. I dell’O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5461).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1861).
11 RU 2008 4617
12 RU 2010 5461