Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

414.205

Convenzione
tra la Confederazione e i Cantoni universitari
sulla cooperazione nel settore universitario

del 14 dicembre 2000 (Stato 16  gennaio 2001)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge dell’8 ottobre 19991 sull’aiuto alle universitą (LAU)

e i Governi dei Cantoni universitari,

visto il concordato intercantonale del 9 dicembre 19992 sul coordinamento universitario (concordato),

hanno convenuto quanto segue:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Cooperazione

Art. 3 Obiettivi

Sezione 2: Conferenza universitaria svizzera

Art. 4 Costituzione

Art. 5 Composizione

Art. 6 Competenze e compiti

Art. 7 Accreditamento di istituti universitarie e di cicli di studio

Art. 8 Decisioni

Art. 9 Rimedi giuridici

Art. 10 Collaborazione con il settore delle scuole universitarie professionali

Sezione 3: Conferenza dei rettori delle universitą svizzere

Art. 11 Designazione

Art. 12 Composizione

Art. 13 Competenze e compiti

Art. 14 Decisioni

Sezione 4: Organizzazione e finanziamento della Conferenza universitaria svizzera e della Conferenza dei rettori

Art. 15 Commissioni e gruppi di lavoro

Art. 16 Segretariati generali

Art. 17 Finanziamento

Sezione 5: Organo di accreditamento e di garanzia della qualitą

Art. 18 Costituzione

Art. 19 Competenze e compiti

Art. 20 Organizzazione

Art. 21 Competenze e compiti del Consiglio scientifico e del segretariato

Art. 22 Personale

Art. 23 Finanziamento

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 24 Entrata in vigore

Art. 25 Denuncia

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20013


 RU 2001 67


1 RS 414.20
2 Non pubblicato nella RU.
3 DCF del 4 dic. 2000 (RU 2001 76).


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali