Capitolo 3: Diritti immateriali
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Art. 34 Diritti d’autore
1 Fatto salvo l’articolo 35, la tesi soggiace al diritto generale sui beni immateriali.
2 La tesi può essere pubblicata integralmente soltanto dopo che è stata approvata dalla conferenza di studio.
3 I contratti con terzi, quali i contratti di ricerca, non possono contenere clausole che differiscano indebitamente la pubblicazione della tesi o che addirittura la escludano.
4 Il PF di Zurigo può consegnare compendi o copie delle tesi a enti scientifici o pubblici.
5 Con la consegna della versione elettronica è conferito al PF di Zurigo il diritto di rendere accessibile la tesi al pubblico e di adottare misure di archiviazione. Sono fatti salvi una dichiarazione scritta contraria dell’autore o diritti contrapposti di terzi.
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali