Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

414.110

Legge federale
sui politecnici federali

(Legge sui PF)

del 4 ottobre 1991 (Stato 1° marzo 2010)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 27 e 27sexies della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 19873,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

Art. 2 Scopo

Art. 3 Collaborazione e coordinamento

Art. 3a Collaborazione con terzi

Art. 4 Organizzazione e autonomia del settore dei PF

Art. 4a Numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti

Capitolo 2: Politecnici federali

Sezione 1: Statuto e compiti dei PF

Art. 5 Autonomia

Art. 6 Obiettivi generali

Art. 7 Discipline scientifiche

Art. 8 Insegnamento

Art. 9 Ricerca

Art. 10 Prestazioni

Art. 10a Garanzia della qualitą

Art. 11 Servizi sociali e culturali

Art. 12 Lingue

Sezione 2: Membri dei PF e relative attivitą

Art. 13 Definizione

Art. 14 Membri del corpo insegnante

Art. 15 Assistenti

Art. 16 Condizioni d’ammissione

Art. 17 Rapporti di lavoro

Art. 17a Incarichi d’insegnamento

Art. 18 Pubblicazioni scientifiche

Art. 19 Titoli accademici, venia legendi e certificati

Art. 20 Professori titolari e dottori honoris causa

Capitolo 3: Istituti di ricerca

Art. 21 Autonomia e compiti

Art. 22 Istituzione e soppressione

Art. 23 Diritto applicabile

Capitolo 4: Organizzazione

Sezione 1: Consiglio dei PF

Art. 24 Composizione

Art. 25 Compiti

Art. 26 Presidente del Consiglio dei PF

Art. 26a Comitato consultivo

Art. 26b Stato maggiore

Sezione 2: Politecnici federali

Art. 27 Struttura

Art. 28

Art. 29 Presidente della scuola

Art. 30 Conferenza dei membri del corpo insegnante

Art. 31 Assemblea della scuola

Art. 32 Diritti di cogestione

Capitolo 5:4 Mandato di prestazioni e finanze

Art. 33 Mandato di prestazioni

Art. 33a Attuazione

Art. 34 Rendiconto

Art. 34a Valutazione e misure

Art. 34b Contributo finanziario della Confederazione

Art. 34c Mezzi di terzi

Art. 34d Tasse

Art. 34e Altri tributi

Art. 35 Preventivo e consuntivo

Art. 35a Vigilanza finanziaria

Capitolo 6: Fondi e diritti su beni immateriali5

Art. 35b Fondi

Art. 36 Diritti su beni immateriali

Capitolo 7: Protezione giuridica e disposizioni penali6

Art. 37 Protezione giuridica

Art. 37a Commissione di ricorso dei PF

Art. 38 Protezione dei titoli conferiti dai PF

Capitolo 8:7 Disposizioni finali

Sezione 1: Alta sorveglianza, norme d’esecuzione8

Art. 39

Sezione 2: Modifica del diritto vigente9

Art. 40 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Sezione 3:10 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 21 marzo 2003

Art. 40a Passaggio al nuovo rapporto di lavoro

Art. 40b Trasferimento alla Cassa pensioni della Confederazione

Art. 40c Trasferimento di beni mobili

Art. 40d Disposizioni transitorie relative alla protezione giuridica

Sezione 3a:11 Disposizioni transitorie della modifica del 5 ottobre 2007

Art. 40e

Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore12

Art. 41

Data dell’entrata in vigore: 1° febbraio 199313


 RU 1993 210


1 [CS 1 3; RU 1973 1051, 1985 1648]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 63 e 64 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4265 4276; FF 2002 3125).
3 FF 1988 I 565
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4265 4276; FF 2002 3125).
5 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4265 4276; FF 2002 3125).
6 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4265 4276; FF 2002 3125).
7 Originario capitolo 6.
8 Introdotta dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4265 4276; FF 2002 3125).
9 Introdotta dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4265 4276; FF 2002 3125).
10 Introdotta dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4265 4276; FF 2002 3125).
11 Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 431 432; FF 2007 1131).
12 Introdotta dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4265 4276; FF 2002 3125).
13 DCF del 13 gen. 1993 (RU 1993 221).


Stato 1° marzo 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali