Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 7: Protezione giuridica e disposizioni penali
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Art. 37a1 Commissione di ricorso dei PF

1 Il Consiglio dei PF nomina i sette membri della Commissione di ricorso dei PF. Almeno quattro di questi membri devono far parte del settore dei PF.

2 La durata della funzione č di quattro anni e la rielezione č possibile.

3 Nell’esercizio della loro attivitā i membri sono indipendenti e sottostanno soltanto alla legge.

4 La Commissione dipende amministrativamente dal Consiglio dei PF. Essa dispone di una propria segreteria.

5 Il Consiglio dei PF emana il regolamento della Commissione. Vi disciplina segnatamente le competenze del presidente nei casi urgenti o di importanza secondaria e l’istituzione di camere con competenza decisionale autonoma.


1 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4265; FF 2002 3125).


Stato 15 novembre 2011
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