Capitolo 7: Protezione giuridica e disposizioni penali
< Art. 36 Diritti su beni immateriali
> Art. 37a Commissione di ricorso dei PF
Art. 371 Protezione giuridica
1 Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
2 Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca sono legittimati a ricorrere contro le decisioni su ricorso nella cause in cui hanno pronunciato come autorità di prima istanza. Le assemblee delle scuole sono legittimate a ricorrere contro le decisioni in materia di cogestione.
3 Contro le decisioni dei PF e degli istituti di ricerca può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso dei PF. Sono eccettuate le decisioni rette dalla legge del 14 marzo 19582 sulla responsabilità.3
4 Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di esito di esami e promozioni non può essere invocata l’inadeguatezza.
1 Nuovo testo giusta il n. 36 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
2 RS 170.32
3 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 651; FF 2009 413).