Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 6: Fondi e diritti su beni immateriali
< Art. 35b Fondi
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Art. 361 Diritti su beni immateriali

1 Ad eccezione dei diritti d’autore, tutti i diritti sui beni immateriali prodotti nell’esercizio dell’attivitą di servizio da persone legate da un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 17 appartengono ai PF e agli istituti di ricerca.

2 I diritti esclusivi di uso di programmi per computer prodotti nell’esercizio dell’attivitą di servizio da persone legate da un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 17 appartengono ai PF e agli istituti di ricerca. I PF e gli istituti di ricerca possono pattuire con gli aventi diritto la cessione dei diritti d’autore su altre categorie d’opere.

3 Le persone che producono beni immateriali ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono ottenere un’adeguata partecipazione agli eventuali utili realizzati con lo sfruttamento di tali beni.

4 Il Consiglio dei PF disciplina le disposizioni esecutive in un’ordinanza; questa ordinanza sottostą all’approvazione del Consiglio federale.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4265; FF 2002 3125).


Stato 15 novembre 2011
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