Capitolo 3: Istituti di ricerca
< Art. 20 Professori titolari e dottori honoris causa
> Art. 22 Istituzione e soppressione
Art. 21 Autonomia e compiti
1 Gli istituti di ricerca sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalitą giuridica.
2 Essi svolgono ricerche nel loro settore d’attivitą e forniscono prestazioni di natura scientifica e tecnica.
3 Secondo le rispettive possibilitą, essi sono a disposizione dei PF e delle universitą per attivitą d’insegnamento o ricerca.
Stato 15 novembre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali