Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Politecnici federali
Sezione 1: Statuto e compiti dei PF
< Art. 10 Prestazioni
> Art. 11 Servizi sociali e culturali

Art. 10a1 Garanzia della qualitą

I PF verificano periodicamente ai sensi della legislazione sull’aiuto alle universitą la qualitą dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi e provvedono a garantire la qualitą a lungo termine.


1 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4265; FF 2002 3125).


Stato 15 novembre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali