Capitolo 2: Politecnici federali
Sezione 1: Statuto e compiti dei PF
< Art. 9 Ricerca
> Art. 10a Garanzia della qualità
Art. 10 Prestazioni
1 I PF possono accettare mandati di formazione e di ricerca o fornire altre prestazioni, purché compatibili con il loro compito di insegnamento e di ricerca.
2 Trattandosi di prestazioni che possono essere assunte anche dall’economia privata, non deve risultarne falsata la libera concorrenza.
Stato 15 novembre 2011
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