Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

413.12

Ordinanza
sull’esame svizzero di maturità

del 7 dicembre 1998 (Stato 5  dicembre 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19911 sui politecnici federali; visto l’articolo 6 lettera b della legge federale del 19 dicembre 18772 sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera; in applicazione degli articoli 6 e 7 dell’Accordo amministrativo del 16 gennaio e 15 febbraio 19953 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) concernente il riconoscimento degli attestati di maturità,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Principio

Art. 2 Competenze

Capitolo 2: Disposizioni speciali

Sezione 1: Sessioni d’esame, iscrizione e condizioni d’ammissione

Art. 3 Sessioni d’esame

Art. 4 Iscrizione

Art. 5 Ammissione

Art. 6 Cause d’impedimento

Art. 7 Tassa d’iscrizione e d’esame

Sezione 2: Esame e attestato di maturità

Art. 8 Scopo dell’esame

Art. 9 Obiettivi e programmi

Art. 10 Direttive

Art. 11 Direzione degli esami

Art. 12 Esaminatori ed esperti

Art. 13 Accesso all’esame

Art. 14 Materie e combinazione delle materie

Art. 15 Lavoro scritto di maturità

Art. 16 Romancio

Art. 17 Maturità bilingue

Art. 18 Genere di esami

Art. 19 Durata, procedura e criteri di valutazione, strumenti di lavoro

Art. 20 Esame completo ed esame parziale

Art. 21 Note, loro ponderazione e totale dei punti

Art. 22 Superamento dell’esame

Art. 23 Sanzioni

Art. 24 Decisione sull’esame

Art. 25 Attestato di maturità e comunicazione delle note

Art. 26 Ripetizione dell’esame

Art. 27 Disposizioni d’eccezione

Capitolo 3: Esami complementari

Art. 28

Capitolo 4: Procedura di ricorso

Art. 29

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 30 Diritto previgente: abrogazione

Art. 31 Disposizioni transitorie

Art. 32 Entrata in vigore

RU 1999 1414


1 RS 414.110
2 RS 811.11
3 FF 1995 II 242


Stato 5 dicembre 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali