413.12
Ordinanza
sull’esame svizzero di maturità
del 7 dicembre 1998 (Stato 5 dicembre 2006)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19911 sui politecnici federali; visto l’articolo 6 lettera b della legge federale del 19 dicembre 18772 sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera; in applicazione degli articoli 6 e 7 dell’Accordo amministrativo del 16 gennaio e 15 febbraio 19953 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) concernente il riconoscimento degli attestati di maturità,
ordina:
Capitolo 2: Disposizioni speciali
Sezione 1: Sessioni d’esame, iscrizione e condizioni d’ammissione
Art. 3 Sessioni d’esameArt. 4 Iscrizione
Art. 5 Ammissione
Art. 6 Cause d’impedimento
Art. 7 Tassa d’iscrizione e d’esame
Sezione 2: Esame e attestato di maturità
Art. 8 Scopo dell’esameArt. 9 Obiettivi e programmi
Art. 10 Direttive
Art. 11 Direzione degli esami
Art. 12 Esaminatori ed esperti
Art. 13 Accesso all’esame
Art. 14 Materie e combinazione delle materie
Art. 15 Lavoro scritto di maturità
Art. 16 Romancio
Art. 17 Maturità bilingue
Art. 18 Genere di esami
Art. 19 Durata, procedura e criteri di valutazione, strumenti di lavoro
Art. 20 Esame completo ed esame parziale
Art. 21 Note, loro ponderazione e totale dei punti
Art. 22 Superamento dell’esame
Art. 23 Sanzioni
Art. 24 Decisione sull’esame
Art. 25 Attestato di maturità e comunicazione delle note
Art. 26 Ripetizione dell’esame
Art. 27 Disposizioni d’eccezione
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 30 Diritto previgente: abrogazioneArt. 31 Disposizioni transitorie
Art. 32 Entrata in vigore
Stato 5 dicembre 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali