Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Disposizioni speciali
Sezione 2: Esame e attestato di maturitą
< Art. 24 Decisione sull’esame
> Art. 26 Ripetizione dell’esame

Art. 25 Attestato di maturitą e comunicazione delle note

1 Il candidato che ha superato l’esame riceve un attestato di maturitą. L’attestato comprende:

a.
il cognome, il nome, il luogo di origine (per gli stranieri, il Paese di provenienza) e la data di nascita del titolare;
b.
la data e la sede della sessione;
c.
le note delle nove materie di maturitą secondo l’articolo 14;
d.
il titolo e la valutazione del lavoro di maturitą;
e.
se č il caso, la menzione «maturitą bilingue», con indicazione della seconda lingua;
f.
le firme dei presidenti della Commissione e della sessione;
g.
il riferimento alla presente ordinanza.

2 Le note del primo esame parziale e le note di esami non superati sono pure comunicati per iscritto all’interessato dal presidente della Commissione.


Stato 5 dicembre 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali