Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Disposizioni speciali
Sezione 2: Esame e attestato di maturità
< Art. 18 Genere di esami
> Art. 20 Esame completo ed esame parziale

Art. 19 Durata, procedura e criteri di valutazione, strumenti di lavoro

La durata degli esami scritti e orali, la procedura e i criteri di valutazione, nonché gli strumenti di lavoro autorizzati e le opere letterarie da scegliere sono precisati nelle direttive.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali