Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Disposizioni generali
> Art. 2 Competenze

Art. 1 Principio

1 La presente ordinanza disciplina l’esame svizzero di maturità la cui riuscita conferisce l’attestato liceale di maturità.

2 L’attestato di maturità rilasciato secondo la presente ordinanza è equivalente agli attestati cantonali riconosciuti in base all’ordinanza del 15 febbraio 19951 sulla maturità (ORM) e al regolamento della CDPE del 16 gennaio 1995 sul riconoscimento degli attestati liceali di maturità.


1 RS 413.11


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali