Capitolo 1: Disposizioni generali
> Art. 2 Competenze
Art. 1 Principio
1 La presente ordinanza disciplina l’esame svizzero di maturità la cui riuscita conferisce l’attestato liceale di maturità.
2 L’attestato di maturità rilasciato secondo la presente ordinanza è equivalente agli attestati cantonali riconosciuti in base all’ordinanza del 15 febbraio 19951 sulla maturità (ORM) e al regolamento della CDPE del 16 gennaio 1995 sul riconoscimento degli attestati liceali di maturità.
Stato 1° gennaio 2012
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