Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

412.103.1

Ordinanza
sulla maturità professionale federale

(Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr)

del 24 giugno 2009 (Stato 1° agosto 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 25 capoverso 5 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Maturità professionale federale

Art. 3 Obiettivi

Art. 4 Acquisizione della formazione

Art. 5 Durata della formazione

Art. 6 Inammissibilità delle deduzioni salariali e computo dell’orario di lavoro.

Sezione 2: Insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale

Art. 7 Articolazione dell’insegnamento

Art. 8 Ambito fondamentale

Art. 9 Ambito specifico

Art. 10 Ambito complementare

Art. 11 Approccio interdisciplinare

Sezione 3: Requisiti per i cicli di formazione

Art. 12 Programma quadro

Art. 13 Organizzazione dei cicli di formazione

Art. 14 Condizioni e procedure di ammissione

Art. 15 Computo delle conoscenze già acquisite

Sezione 4: Valutazione delle prestazioni e promozione

Art. 16 Valutazione delle prestazioni e calcolo delle note

Art. 17 Promozione

Art. 18 Insegnamento plurilingue per l’ottenimento della maturità professionale

Sezione 5: Esame di maturità professionale

Art. 19 Definizione

Art. 20 Disciplina, preparazione e svolgimento

Art. 21 Esami finali

Art. 22 Periodo di svolgimento degli esami finali

Art. 23 Diplomi di lingue riconosciuti

Art. 24 Calcolo delle note

Art. 25 Superamento dell’esame

Art. 26 Ripetizione

Art. 27 Conseguenze dell’insuccesso dell’esame

Art. 28 Attestato federale di maturità professionale

Sezione 6: Riconoscimento dei cicli di formazione

Art. 29 Principio, condizioni e procedura

Art. 30 Revoca del riconoscimento

Art. 31 Qualifiche dei docenti

Sezione 7: Esecuzione

Art. 32 Confederazione

Art. 33 Commissione federale di maturità professionale

Art. 34 Cantoni

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 35 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 36 Disposizioni transitorie

Art. 37 Entrata in vigore

 RU 2009 3447


1 RS 412.10


Stato 1° agosto 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali