412.101.61
Ordinanza del DFE
concernente le esigenze minime per il riconoscimento
dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori
(OERic-SSS)1
dell’11 marzo 2005 (Stato 1° novembre 2010)
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE),
visto l’articolo 29 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 46 capoverso 2 LFPr in relazione con l’articolo 41 dell’ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale (OFPr),
ordina:
Capitolo 2: Condizioni per il riconoscimento
Sezione 1: Obiettivi di formazione, volume di formazione, forme d’insegnamento e lingua d’insegnamento
Art. 2 Obiettivi di formazioneArt. 3 Volume di formazione
Art. 4 Forme d’insegnamento
Art. 5 Lingua d’insegnamento
Sezione 2: Programmi quadro d’insegnamento, regolamento di promozione e procedure di qualificazione
Art. 6 Emanazione di programmi quadro d’insegnamentoArt. 7 Contenuto dei programmi quadro d’insegnamento
Art. 8 Regolamento di promozione
Art. 9 Procedure di qualificazione
Sezione 4: Operatori della formazione e corpo insegnante
Art. 11 Operatori della formazioneArt. 12 Corpo insegnante
Capitolo 3: Procedura di riconoscimento
Art. 16 Domanda di riconoscimentoArt. 17 Decisione
Art. 18 Revoca del riconoscimento
Art. 19 Indicazioni statistiche
Capitolo 4: Commissione federale per le scuole specializzate superiori
Art. 20 ComposizioneArt. 21 Compiti
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 22 Abrogazione del diritto vigenteArt. 23 Disposizioni transitorie
Art. 24 Entrata in vigore
Allegato 1 Scuole specializzate superiori di tecnica 1 Specializzazioni 2 Ammissione 3 Procedura di qualificazione 4 Titoli
Allegato 2 Scuole specializzate superiori di ristorazione e industria
alberghiera, turismo ed economia domestica 1 Specializzazioni 2 Ammissione 3 Procedura di qualificazione 4 Titoli
Allegato 3 Scuole specializzate superiori di economia 1 Specializzazioni 2 Ammissione 3 Procedura di qualificazione 4 Titoli
Allegato 4 Scuole specializzate superiori di agricoltura ed
economia forestale 1 Specializzazioni 2 Ammissione 3 Procedura di qualificazione 4 Titoli
Allegato 5 Scuole specializzate superiori per le professioni sanitarie 1 Specializzazioni 2 Ammissione 3 Procedura di qualificazione 4 Titoli
Allegato 6 Scuole specializzate superiori di lavoro sociale e
formazione degli adulti 1 Specializzazioni 2 Ammissione 3 Procedura di qualificazione 4 Titoli
Allegato 7 Scuole specializzate superiori di arti, arti applicate e design 1 Specializzazioni 2 Ammissione 3 Procedura di qualificazione 4 Titoli
Allegato 8 Scuole specializzate superiori di traffico e trasporti 1 Specializzazioni 2 Ammissione 3 Procedura di qualificazione 4 Titoli
1 Introdotta dal n. I dell’O del DFE del 20 set. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4555).
2 RS 412.10
3 RS 412.101
Stato 1° novembre 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali