Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

412.101.61

Ordinanza del DFE
concernente le esigenze minime per il riconoscimento
dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori

(OERic-SSS)1

dell’11 marzo 2005 (Stato 1° novembre 2010)

Il Dipartimento federale dell’economia (DFE),

visto l’articolo 29 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 46 capoverso 2 LFPr in relazione con l’articolo 41 dell’ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale (OFPr),

ordina:

Capitolo 1: Oggetto e campo di applicazione

Art. 1

Capitolo 2: Condizioni per il riconoscimento

Sezione 1: Obiettivi di formazione, volume di formazione, forme d’insegnamento e lingua d’insegnamento

Art. 2 Obiettivi di formazione

Art. 3 Volume di formazione

Art. 4 Forme d’insegnamento

Art. 5 Lingua d’insegnamento

Sezione 2: Programmi quadro d’insegnamento, regolamento di promozione e procedure di qualificazione

Art. 6 Emanazione di programmi quadro d’insegnamento

Art. 7 Contenuto dei programmi quadro d’insegnamento

Art. 8 Regolamento di promozione

Art. 9 Procedure di qualificazione

Sezione 3: Periodi di pratica

Art. 10

Sezione 4: Operatori della formazione e corpo insegnante

Art. 11 Operatori della formazione

Art. 12 Corpo insegnante

Sezione 5: Ammissione

Art. 13 Cicli di formazione

Art. 14 Studi postdiploma

Sezione 6: Diploma e titoli

Art. 15

Capitolo 3: Procedura di riconoscimento

Art. 16 Domanda di riconoscimento

Art. 17 Decisione

Art. 18 Revoca del riconoscimento

Art. 19 Indicazioni statistiche

Capitolo 4: Commissione federale per le scuole specializzate superiori

Art. 20 Composizione

Art. 21 Compiti

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 22 Abrogazione del diritto vigente

Art. 23 Disposizioni transitorie

Art. 24 Entrata in vigore

Allegato 1 Scuole specializzate superiori di tecnica 1 Specializzazioni 2 Ammissione 3 Procedura di qualificazione 4 Titoli
Allegato 2 Scuole specializzate superiori di ristorazione e industria
alberghiera, turismo ed economia domestica 1 Specializzazioni 2 Ammissione 3 Procedura di qualificazione 4 Titoli

Allegato 3 Scuole specializzate superiori di economia 1 Specializzazioni 2 Ammissione 3 Procedura di qualificazione 4 Titoli
Allegato 4 Scuole specializzate superiori di agricoltura ed
economia forestale 1 Specializzazioni 2 Ammissione 3 Procedura di qualificazione 4 Titoli

Allegato 5 Scuole specializzate superiori per le professioni sanitarie 1 Specializzazioni 2 Ammissione 3 Procedura di qualificazione 4 Titoli
Allegato 6 Scuole specializzate superiori di lavoro sociale e
formazione degli adulti 1 Specializzazioni 2 Ammissione 3 Procedura di qualificazione 4 Titoli

Allegato 7 Scuole specializzate superiori di arti, arti applicate e design 1 Specializzazioni 2 Ammissione 3 Procedura di qualificazione 4 Titoli
Allegato 8 Scuole specializzate superiori di traffico e trasporti 1 Specializzazioni 2 Ammissione 3 Procedura di qualificazione 4 Titoli

 RU 2005 1389


1 Introdotta dal n. I dell’O del DFE del 20 set. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4555).
2 RS 412.10
3 RS 412.101


Stato 1° novembre 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali