Capitolo 8: Partecipazione della Confederazione alle spese per la formazione professionale; fondi per la formazione professionale
Sezione 5: Fondo per la formazione professionale
< Art. 68 Richiesta di dichiarazione di obbligatorietà
> Art. 68b Verifica dell’utilizzazione delle risorse del fondo, tenuta dei conti e revisione
Art. 68a1 Riscossione dei contributi
(art. 60 LFPr)
1 L’organizzazione del mondo del lavoro addebita i contributi alle aziende assoggettate.
2 Chi fornisce già prestazioni ai sensi dell’articolo 60 capoverso 6 LFPr versa la differenza fra la prestazione già fornita e l’importo che viene riscosso per alimentare il fondo per la formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale. La differenza è calcolata proporzionalmente ai contributi per la stessa prestazione.
3 L’organizzazione del mondo del lavoro dispone in merito ai contributi mediante decisione se l’azienda lo richiede o è inadempiente.
4 Le decisioni sui contributi passate in giudicato sono parificate alle decisioni giudiziarie ai sensi dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6005).
2 RS 281.1