Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

412.10

Legge federale
sulla formazione professionale

(Legge sulla formazione professionale, LFPr)

del 13 dicembre 2002 (Stato 1° gennaio 2013)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 63 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 20002,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Principio

Art. 2 Oggetto e campo d’applicazione

Art. 3 Obiettivi

Art. 4 Sviluppo della formazione professionale

Art. 5 Informazione, documentazione e materiale didattico

Art. 6 Comprensione e scambio fra le comunitą linguistiche

Art. 7 Regioni e gruppi sfavoriti

Art. 8 Sviluppo della qualitą

Art. 9 Promozione della permeabilitą

Art. 10 Diritti di partecipazione delle persone in formazione

Art. 11 Operatori privati

Capitolo 2: Formazione professionale di base

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 12 Preparazione alla formazione professionale di base

Art. 13 Squilibri sul mercato della formazione professionale di base

Art. 14 Contratto di tirocinio

Sezione 2: Struttura

Art. 15 Oggetto

Art. 16 Contenuti, luoghi di insegnamento, responsabilitą

Art. 17 Tipi di formazione e durata

Art. 18 Considerazione di bisogni individuali

Art. 19 Ordinanze in materia di formazione

Sezione 3: Operatori

Art. 20 Operatori della formazione professionale pratica

Art. 21 Scuola professionale di base

Art. 22 Offerta di scuole professionali di base

Art. 23 Corsi interaziendali e corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede

Sezione 4: Vigilanza

Art. 24

Sezione 5: Maturitą professionale federale

Art. 25

Capitolo 3: Formazione professionale superiore

Art. 26 Oggetto

Art. 27 Modalitą della formazione professionale superiore

Art. 28 Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori

Art. 29 Scuole specializzate superiori

Capitolo 4: Formazione professionale continua

Art. 30 Oggetto

Art. 31 Offerta di corsi di formazione professionale continua

Art. 32 Provvedimenti della Confederazione

Capitolo 5: Procedure di qualificazione, attestati, certificati e titoli

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 33 Esami e altre procedure di qualificazione

Art. 34 Esigenze relative alle procedure di qualificazione

Art. 35 Promozione di altre procedure di qualificazione

Art. 36 Protezione dei titoli

Sezione 2: Formazione professionale di base

Art. 37 Certificato federale di formazione pratica

Art. 38 Attestato federale di capacitą

Art. 39 Attestato federale di maturitą professionale

Art. 40 Esecuzione delle procedure di qualificazione

Art. 41 Tasse

Sezione 3: Formazione professionale superiore

Art. 42 Esame federale di professione ed esame professionale federale superiore

Art. 43 Attestato professionale e diploma; iscrizione nel registro

Art. 44 Scuole specializzate superiori

Capitolo 6: Formazione dei responsabili della formazione professionale

Art. 45 Requisiti richiesti ai formatori

Art. 46 Requisiti richiesti ai docenti

Art. 47 Altri responsabili della formazione professionale

Art. 48 Promozione della pedagogia per la formazione professionale; Istituto universitario federale per la formazione professionale (Istituto)

Art. 48a Prestazioni commerciali

Capitolo 7: Orientamento professionale, negli studi e nella carriera

Art. 49 Principio

Art. 50 Qualifiche dei consulenti

Art. 51 Compiti dei Cantoni

Capitolo 8: Partecipazione della Confederazione alle spese per la formazione professionale; fondi per la formazione professionale

Sezione 1: Partecipazione della Confederazione alle spese per la formazione professionale

Art. 52 Principio

Art. 53 Contributi forfettari ai Cantoni

Art. 54 Contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualitą

Art. 55 Contributi per prestazioni particolari di interesse pubblico

Art. 56 Contributi per esami federali di professione ed esami professionali federali

Art. 57 Condizioni e oneri

Art. 58 Riduzione e rifiuto dei contributi

Art. 59 Finanziamento e partecipazione della Confederazione

Sezione 2: Fondo per la formazione professionale

Art. 60

Capitolo 9: Rimedi giuridici, disposizioni penali, esecuzione

Sezione 1: Rimedi giuridici

Art. 61

Sezione 2: Disposizioni penali

Art. 62 Violazioni e omissioni

Art. 63 Abuso di titoli

Art. 64 Procedimento penale

Sezione 3: Esecuzione

Art. 65 Confederazione

Art. 66 Cantoni

Art. 67 Delega di compiti a terzi

Art. 68 Riconoscimento di diplomi e certificati esteri; cooperazione e mobilitą internazionali

Art. 69 Commissione federale della formazione professionale

Art. 70 Compiti della Commissione federale della formazione professionale

Art. 71 Commissione federale di maturitą professionale

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 72 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 73 Disposizioni transitorie

Art. 74 Referendum ed entrata in vigore

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20043


Allegato
- Abrogazione e modifica del diritto vigente


 RU 2003 4557


1 RS 101
2 FF 2000 4957
3 DCF del 19 nov. 2003


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali