Small JavaScript is used for display and check functions Citazioni: RS 455.1 (Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn))
Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)

Citazioni

Il presente atto è citato nei testi seguenti:1)

Numero RS Titolo luogo

455.109.1

Ordinanza del DFE del 5 settembre 2008 concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali

Frontespizio

455.110.1

Ordinanza dell'UFV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Frontespizio

455.110.2

Ordinanza dell'UFV del 12 agosto 2010 concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac)

Frontespizio

455.163

Ordinanza dell'UFV del 12 aprile 2010 concernente la detenzione di animali da laboratorio, la produzione di animali geneticamente modificati e i metodi utilizzati nella sperimentazione animale (Ordinanza sulla sperimentazione animale)

Frontespizio

455.61

Ordinanza del 1° settembre 2010 concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA)

Art. 3 Definizioni

741.11

Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Art. 74 Trasporto di animali

741.41

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 3 Abbreviazioni e riferimenti

812.212.27

Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet)

Art. 8 Restrizioni nella dispensazione

910.132.4

Ordinanza del DFE del 25 giugno 2008 concernente i programmi etologici (Ordinanza sui programmi etologici)

Allegato 1 Esigenze specifiche del programma SSRA concernenti le singole categorie di animali ed esigenze relative in materia di documentazione e di controllo

910.15

Ordinanza del 26 ottobre 2011 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC)

Art. 1 Campo d’applicazione
Allegato 1 Intervallo massimo tra i controlli di base

913.1

Ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

Art. 43 Aiuto iniziale

916.401

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

Art. 25 Requisiti concernenti i mezzi di trasporto per animali
Art. 16 Identificazione dei cani

916.443.10

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE)

Art. 48 Perseguimento penale
Art. 1 Campo d’applicazione

916.443.12

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA)

Art. 6 Partite trasportate per posta nell’ambito del servizio universale

916.443.14

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC)

Art. 2 Campo d’applicazione

916.472

Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'UFV)

Art. 20

916.51

Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr)

Art. 2 Obbligo di dichiarazione

923.01

Ordinanza del 24 novembre 1993 concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)

Art. 5b Protezione degli animali nell’esercizio della pesca
Art. 3 Catture speciali


1) Questo elenco contiene solo rinvii che sono indicati in una nota a piè di pagina con il corrispondente numero RS.

Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali