Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Cooperazione con la Corte
Sezione 4: Altre disposizioni
< Art. 14 Richieste concorrenti
> Art. 16 Principio

Art. 15 Indennità

1 Gli articoli 429 e 431 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20071 (CPP) si applicano per analogia ai procedimenti svolti in Svizzera, su richiesta della Corte e conformemente alla presente legge, contro la persona perseguita.2

2 L’indennità può essere ridotta o negata se la persona perseguita ha provocato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la propria carcerazione o ha intralciato o prolungato temerariamente il procedimento.

3 L’indennità per la carcerazione sofferta in Svizzera in vista di consegna può inoltre essere ridotta se la Corte:

a.
ritira la richiesta di arresto in vista di consegna; o
b.
non presenta la richiesta di consegna e i documenti a sostegno nel termine fissato.

4 L’indennità è negata nella misura in cui la Corte abbia già accordato o rifiutato un’indennità conformemente all’articolo 85 dello Statuto3.


1 RS 312.0
2 Nuovo testo giusta il n. II 14 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
3 RS 0.312.1


Stato 1° gennaio 2011
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